Amministrazione di sostegno: cos’è
La figura dell’amministratore di sostegno è stata introdotta con l’entrata in vigore della legge
n.6/2004 disciplinata agli articoli 404 ss. del codice civile. Il suo compito è quello di assistere, sia
negli atti di amministrazione ordinaria sia nelle operazioni più complesse, sostenere e rappresentare
persone con particolari limitazioni.
L’amministrazione di sostegno è infatti un istituto previsto per chi è parzialmente o totalmente privo
di autonomia e non può pertanto occuparsi di soddisfare esigenze e funzioni quotidiane.
L’incapacità da parte del beneficiario di tale istituto di provvedere ai propri interessi può essere
conseguenza di una menomazione sia fisica che psichica.
L’attivazione dell’amministrazione di sostegno avviene tramite ricorso al giudice tutelare, che
raccoglie le opportune informazioni ed emana un decreto con cui designare questa figura a favore
del beneficiario.
La scelta dell’amministratore di sostegno può ricadere sul coniuge, sul convivente, su un parente
fino al quarto grado oppure su una persona estranea.
Amministrazione di sostegno e ruolo del notaio
La designazione e nomina dell’amministratore di sostegno può richiedere un consulto notarile.
Tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata, grazie all’intervento del notaio questa
designazione assume un valore vincolante. Può essere pertanto disattesa dal giudice solo in presenza
di gravi e comprovati problemi.
Il ruolo del notaio si espleta anche:
- nella gestione del patrimonio dell’amministrato;
- nella verifica dell’autonomia del beneficiario e dei poteri dell’amministratore rispetto a
ciascun atto; - nel ricorso di volontaria giurisdizione.