Ciascuno o ambedue i coniugi per atto pubblico o un terzo anche per testamento possono costituire un fondo patrimoniale destinando determinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito a far fronte dei bisogni della famiglia.
La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambe i coniugi salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione.
I frutti che derivano dal fondo sono impiegati esclusivamente per i bisogni della famiglia e l’amministrazione di detti beni è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale.
E’ possibile prevedere in sede di costituzione la possibilità di alienare, ipotecare o dare in pegno I beni del fondo con il consenso di entrambe I coniugi senza l’autorizzazione del Giudice anche in presenza di figli minori.