La società per azioni, la società a responsabilità limitata e le società in accomandita per azioni appartengono alla società di capitali caratterizzate dal principio di responsabilità limitata, in quanto I soci rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente a quanto hanno conferito.
Dette società devono essere costituite per atto pubblico ai sensi dell’articolo 2328 del Codice Civile.
Il capitale minimo per la costituzione di una S.p.A. è di Euro 50.000,00 mentre per la costituzione di una S.r.l. il capitale minimo può essere inferiore ad Euro 10.000,00.
Verbale S.r.l. – S.p.A.
Ogni mutamento del contenuto oggettivo dello Statuto di S.p.A. o di S.r.l. deve essere effettuato a seguito di un verbale di assemblea straordinaria ricevuto dal Notaio con atto pubblico secondo I quorum previsti dalla legge.
Il Notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto enro trenta giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge ne richiede l’iscrizione presso il Registro delle Imprese competente, effettuando un duplice controllo di legalità e di controllo dell’iscrizione.
A seguito delle suddette modifiche il Notaio verbalizzante deposita il nuovo testo dello Statuto nella sua redazione aggiornata.
Cessione di quote
La quota di partecipazione ad una S.r.l. può formare oggetto di trasferimento con atto notarile.
Il trasferimento è il negozio giuridico attraverso il quale un socio può dismettere la propria quota di partecipazione nella società che avrà effetto nei confronti della medesima solo dopo il deposito da parte del Notaio presso il Registro delle Imprese.
Le quote sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo che può prevederne condizioni e limiti.